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Per poter correttamente comprendere i meccanismi di un’asta immobiliare occorre sapere che in genere vi sono due tipi di aste quelle derivanti da esecuzioni individuali e quelle derivanti da procedure concorsuali (ossia fallimenti ora denominati liquidazioni giudiziali). Le prime in genere sono individuate con la sigla E.I. o R.G.E. e nella maggior parte dei casi sono generate da inadempimenti di un debitore singolo (il caso più ricorrente è il mancato pagamento delle rate di un mutuo) mentre le seconde, individuate con la sigla Fall., C.P., L.G., derivano dal fallimento di una azienda che potrebbe essere stato esteso anche ai soci. Per questo motivo la stragrande maggioranza degli immobili residenziali in asta deriva da esecuzioni individuali mentre gli immobili relativi ad aste fallimentari sono più frequentemente del tipo commerciale (anche se puo’ capitare il fallimento di una impresa costruttrice con la conseguente vendita di numerosi immobili residenziali).
Le principali differenze tra i due tipi di vendite sono:
- le aste delle esecuzioni individuali seguono uno schema rigido che vede ormai prevalere l’asta telematica con un prezzo base, una offerta minima ridotta del 25% rispetto al prezzo base, ed il versamento di una cauzione (in genere) pari al 10% del prezzo offerto. La vendita è eseguita da un Delegato (notaio, avvocato o commercialista) nominato dal Giudice e le visite all’immobile vengono svolte dal Custode Giudiziario (un professionista o l’Istituto Vendite Giudiziarie) sempre nominato dal Giudice. Non vi sono commissioni e non vi sono intermediari (ogni soggetto che si interpone nella vendita non è stato autorizzato dal Tribunale), l’immobile viene trasferito con il decreto di trasferimento emesso dal Giudice e di conseguenza le spese connesse con l’aggiudicazione sono solo quelle fiscali (vedi nostro articolo relativo alle spese in caso di aggiudicazione);
- le aste di immobili relative a procedure concorsuali in genere sono promosse da soggetti specializzati (società private) a cui è stata affidata la vendita dal Curatore Fallimentare che è il soggetto responsabile della procedura (ormai raramente i Curatori curano direttamente l’esecuzione della vendita). I soggetti specializzati possono seguire diverse modalità di vendita competitiva, anche se ormai quasi tutti svolgono le aste con modalità telematica ricalcando le tipologie previste per le esecuzioni individuali, e curano direttamente le visite agli immobili. E’ possibile che il soggetto specializzato richieda una commissione sul prezzo di aggiudicazione (dall’1% al 3%) che viene posta a carico dell’aggiudicatario, commissione che è stata autorizzata dal Curatore, e quindi dal Tribunale, e serve quale remunerazione per i servizi svolti dal soggetto specializzato (pubblicità, gestione delle visite, gestione dell’asta telematica ecc). In queste vendite il trasferimento dell’immobile oltre che con decreto di trasferimento puo’ avvenire anche tramite rogito notarile con costi a carico dell’aggiudicatario.
In generale quindi una aggiudicazione di immobile relativo ad una procedura concorsuale potrebbe avere maggiori costi connessi con l’aggiudicazione (commissione per il soggetto specializzato, costo del Notaio).
Questi aspetti si evincono dai documenti che accompagnano l’asta, ordinanza ed avviso di vendita, se hai dubbi o difficoltà o vuoi essere sicuro di non sbagliare, i nostri esperti sono a disposizione per rispondere ad ogni domanda.