Molti si chiedono in caso di aggiudicazione di un immobile all’asta quante sono le spese che si andranno a sostenere, sapendo che oltre al prezzo dell’aggiudicazione ci sono oneri fiscali e in alcuni casi anche spese condominiali pregresse. La materia non è semplice in quanto comprende diverse norme sia civilistiche che fiscali. In questo breve articolo proviamo ad esaminare la parte di spese relative agli oneri fiscali connessi con l’aggiudicazione, argomento di rilevante importanza sia per chi vuole partecipare all’asta sia per il Delegato alla vendita che dovrà provvedere alla corretta quantificazione, riscossione e pagamento delle stesse.
La complessità dell’argomento deriva sia dall’applicazione delle norme fiscali, che dalle casistiche generate dalle varie tipologie di aggiudicatario e di esecutato, ed infine da quanto riportato nell’ordinanza di vendita.
Per non appesantire eccessivamente la lettura, esamineremo il caso più frequente nelle esecuzioni immobiliari quello di un immobile appartenente ad un soggetto privato (esecutato)
che viene aggiudicato ad un soggetto privato (aggiudicatario). L’atto che trasferisce la proprietà dell’immobile aggiudicato all’asta è il “decreto di trasferimento” che viene emesso dal Giudice dell’Esecuzione una volta che sia versato il saldo del prezzo di aggiudicazione.
Al fine di determinare le spese connesse con l’aggiudicazione le principali variabili da prendere in considerazione sono:
- il prezzo di aggiudicazione;
- la richiesta di applicazione dei benefici per la prima casa
da parte dell’aggiudicatario;
- la richiesta dell’applicazione del criterio del “prezzo valore”
da parte dell’aggiudicatario;
- la verifica se l’ordinanza di vendita preveda (caso ormai rarissimo) che le spese di cancellazione dei gravami
rimangano a carico dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda la tipologia delle spese avremo:
- le spese per la registrazione
del decreto di trasferimento;
- le spese di trascrizione
presso i registri immobiliari del decreto di trasferimento;
- le spese delle volture catastali;
- le spese della cancellazione dei gravami, che sono a carico della procedura (salvo rarissime eccezioni) e che tuttavia in alcuni casi vengono anticipate dall’aggiudicatario.
Per quanto riguarda le spese di registrazione
l’importo dell’imposta di registro è pari al 9% del valore di aggiudicazione o al 2% se si chiede l’applicazione dei benefici connessi con l’acquisto della prima casa. Da ricordare che l’imposta ha comunque un valore minimo di euro 1.000. Occorre poi valutare se può essere chiesta l’applicazione del “prezzo valore” (in genere sempre applicabile se l’aggiudicatario è un privato, l’esecutato è un privato e l’immobile è una abitazione) nel qual caso la base su cui calcolare l’imposta di registro è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 120 (o 110 nel caso di prima casa). Completa il costo di registrazione l’imposta ipotecaria in misura fissa di euro 50,00 e l’imposta catastale anche questa in misura fissa di euro 50,00.
Altra spesa è costituita dall’importo del bollo sulle copie del decreto di trasferimento
che va da un minimo di euro 54,76 ad un massimo di euro 72,74. A questa vanno poi aggiunte le imposte sulla trascrizione del decreto di trasferimento
che ammontano ad euro 149,00.
E’ poi a carico dell’aggiudicatario il 50% della parte del compenso del Delegato alla vendita relativo alle operazioni di registrazione, trascrizione, voltura e cancellazione. Questo importo, variabile a seconda del valore dell’aggiudicazione, e che di norma è soggetto ad IVA e cassa previdenziale, va da un minimo di circa euro 698 ad un massimo di circa euro 1.395.
Per parlare di cifre un immobile che gode dei benefici della prima casa e viene aggiudicato al prezzo di euro 100.000 sconta un totale di oneri tributari connessi con l’aggiudicazione di circa euro 3.000.
Discorso più complesso si ha per il costo della cancellazione dei gravami
presenti sull’immobile aggiudicato. Da tenere presente che questa spesa è a carico della procedura e non dell’aggiudicatario (salvo che l’ordinanza di vendita non disponga diversamente). Alcuni Tribunali però fanno anticipare le spese della cancellazione all’aggiudicatario salvo poi restituire detti importi, previa richiesta, in sede di ripartizione del ricavato della vendita. Ricordiamo che la cancellazione dei gravami è una facoltà dell’aggiudicatario che potrebbe anche decidere di procedere a questa formalità in un momento successivo.
Il calcolo del costo della cancellazione dei gravami è complesso per due motivi:
- devono essere individuate le formalità cancellabili perché non tutte possono essere eliminate;
- le formalità cancellabili hanno costi di cancellazione diversi a seconda del tipo di gravame
(pignoramento, ipoteca volontaria, ipoteca legale, ipoteca giudiziaria ecc.) e a seconda che si tratti di cancellazione totale o di restrizione.
Il costo puo’ quindi variare da un minimo di circa euro 330 (nel caso siano presenti solo il pignoramento e l’ipoteca volontaria) ad un massimo di diverse migliaia di euro considerando che la sola imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione di una ipoteca giudiziale è pari allo 0,5% del valore di aggiudicazione (o del valore del credito garantito in alcuni casi).
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